SingleFin XIII: Regolamento

Regolamento SingleFin Classic Festival of Surfing XIII

Regolamento
SINGLEFIN XIII - CLASSIC FESTIVAL OF SURFING
27-28-29 Settembre 2013
44.031549 N 10.273149 E
Art. 1 La partecipazione al SingleFin Classic Festival of Surfing XIII (di seguito nominato “Festival”) in qualità di visitatore o espositore è gratuita.
Art. 2 La partecipazione in qualità di visitatore è aperta a tutti. La partecipazione in qualità di espositore è aperta a tutti (privati, amatori, collezionisti, artigiani, artisti, professionisti di settore) purchè in regola con l’Art. 3 e l’Art. 4 del Regolamento.
Art. 3 L’esposizione è riservata ai soci dell’Associazione Culturale SingleFin SEA in regola con il tesseramento per l’anno 2013. All’ingresso degli spazi riservati all’esposizione è necessario provvedere alla propria registrazione come espositore compilando l’apposita modulistica che verrà messa a disposizione. Per chi non fosse in regola con il tesseramento 2013 sarà necessario regolarizzare, contestualmente alla registrazione, la propria posizione associativa. Al momento della registrazione gli espositori dovranno prendere visione del Regolamento e accettarlo in toto.
Art. 4 E’ consentita l’esposizione di qualsiasi oggetto, manufatto, opera artistica o creazione inerente agli scopi istituzionali previsti dall’atto costitutivo dell’Associazione SingleFin SEA, ovvero alla:
- diffusione e ampliamento della sensibilità dell’opinione pubblica e della collettività verso tematiche di protezione e tutela dell’ambiente marino costiero e della sua biodiversità;
- introduzione e divulgazione della cultura, la tradizione storica e i valori legati alla pratica dell’attività del surfing;
- promozione della pratica sportiva del surfing;
- allargamento degli orizzonti didattici ed educativi nel campo scientifico collegato alle scienze marine, ambientali, biologiche e nel settore tecnologico rivolto verso la costruzione delle attrezzature e la lavorazione artigianale dei materiali attinenti alla pratica del surfing.
L’accettazione, in qualità di espositore, è in ogni caso legata all’approvazione da parte del comitato organizzatore dell’evento.
Art. 5 Gli espositori sono i soli responsabili di quanto introdotto all’interno degli spazi espositivi, compresa l’attività di sorveglianza su quanto esposto.
Art. 6 E’ vietato esporre al di fuori degli spazi delimitati del Festival.
Art. 7 E’ vietata qualsiasi attività commerciale e di vendita compreso il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 8 E’ vietato il posizionamento e l’installazione di qualsiasi struttura fissa o mobile compresi gazebo, stands, tendostrutture, tende da campeggio e similari.
Art. 9 All’interno degli spazi espositivi è fatto divieto di accesso a qualsiasi mezzo a motore.
Art. 10 E’ fatto divieto di accendere fuochi, stufe e fornelli sia all’interno degli spazi espositivi che all’esterno secondo il Regolamento del Parco delle Alpi Apuane.

Art. 11 E’ fatto divieto di campeggio secondo quando predisposto dal Regolamento del Parco delle Alpi Apuane.

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