SingleFin SEA: Statuto

Il Seguente testo statutario è riportato solamente a titolo informativo generale. Può quindi risultare non completo (omissis), non completamente conforme all'originale, non aggiornato ad eventuali modifiche successive. Il testo completo ed ufficiale, regolarmente registrato presso gli uffici competenti del Ministero delle Finanze, è disponibile e consultabile presso la sede associativa.
 
 Lo statuto è proprietà intellettuale dell'associazione e degli autori e come tale non dovrebbe essere copiato/duplicato senza informare opportunamente gli organi associativi. Grazie.
 
  ”Associazione SingleFin SEA: Surf E Ambiente”. L’Associazione è di promozione sociale e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere democratico e volontario.
Non persegue finalità di lucro. Non distribuisce utili, avanzi di gestione o capitale né in forma diretta né indiretta.[..] L’”Associazione SingleFin SEA: Surf E Ambiente” persegue i seguenti scopi:
-diffondere e ampliare la sensibilità dell’opinione pubblica e della collettività verso tematiche di protezione e tutela dell’ambiente marino costiero e della sua biodiversità;
-introdurre e divulgare la cultura, la tradizione storica e i valori legati alla pratica dell’attività del surfing;
-promuovere e ricreare la pratica sportiva anche realizzando attività culturali, sportive, turistiche, ricreative, nonchè servizi;
-allargare gli orizzonti didattici ed educativi nel campo scientifico collegato alle scienze marine, ambientali, biologiche e nel settore tecnologico rivolto verso la costruzione delle attrezzature e la lavorazione artigianale dei materiali attinenti alla pratica del surfing anche attraverso attività di formazione professionale;

DEFINIZIONE E FINALITA’
Articolo 1
E’ costituita con sede legale in Via VII Luglio, 14 Palazzo Uffici 54033 CARRARA (MS) la ”Associazione SingleFin SEA: Surf E Ambiente”. L’Associazione è di promozione sociale e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere democratico e volontario. Non persegue finalità di lucro. Non distribuisce utili, avanzi di gestione o capitale né in forma diretta né indiretta.
Articolo 2
L’”Associazione SingleFin SEA: Surf E Ambiente” persegue i seguenti scopi:
-diffondere e ampliare la sensibilità dell’opinione pubblica e della collettività verso tematiche di protezione e tutela dell’ambiente marino costiero e della sua biodiversità;
-introdurre e divulgare la cultura, la tradizione storica e i valori legati alla pratica dell’attività del surfing;
-promuovere e ricreare la pratica sportiva anche realizzando attività culturali, sportive, turistiche, ricreative, nonchè servizi;
-allargare gli orizzonti didattici ed educativi nel campo scientifico collegato alle scienze marine, ambientali, biologiche e nel settore tecnologico rivolto verso la costruzione delle attrezzature e la lavorazione artigianale dei materiali attinenti alla pratica del surfing anche attraverso attività di formazione professionale;

Per realizzare i propri scopi l’Associazione può operare:
- organizzando mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni, feste, promuovendo o gestendo concorsi;
- promuovendo corsi ed attività formative e di aggiornamento;  
- promuovendo e gestendo attività editoriali;
- promuovendo e gestendo cicli di film, di video proiezioni, concerti od altre iniziative a carattere musicale e teatrale;
- avanzando proposte agli enti pubblici, stipulando convenzioni, partecipando alle forme decentrate di gestione del potere locale;   - partecipando a consorzi per la gestione di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale e/o sociale;- promuovendo iniziative di turismo culturale in Italia e all'estero;- promuovendo iniziative atte alla salvaguardia dell'ambiente e dei beni culturali;- gestendo in prima persona e/o aderendo a consorzi, enti e associazioni che abbiano per oggetto la promozione delle attività culturali, della tutela dell’ambiente e della pratica sportiva, anche attraverso la gestione di impianti sportivi;
- ricercando sponsorizzazioni e pubblicità utilizzando le normative fiscali vigenti che regolano la materia.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, e finanziarie che riterrà opportune.

I SOCI
Articolo 3
Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il sedicesimo anno d'età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.
Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Ci sono tre categorie di soci: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari;
-Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, hanno carica vitalizia e non sono tenuti al versamento della quota annuale di iscrizione.
-Soci Ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Soci ordinari è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale annuale.
-Soci Onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e al perseguimento dei fini dell’Associazione. Hanno carica annuale rinnovabile su delibera del Consiglio Direttivo e non sono tenuti alla corresponsione della quota associativa.   
Articolo 4
Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo, data di nascita ed e-mail unitamente all'attestazione di accettare di attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5
E' compito del Consiglio Direttivo,  ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
Articolo 6
Tutti i Soci hanno diritto a:
- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
-riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
Articolo 7
II Socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
Articolo 8
La qualifica di Socio si perde per:
- decesso
- mancato pagamento della quota sociale annuale
- espulsione o radiazione
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Articolo 9
II Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento dell’Associazione ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o promuovere gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa, il danno dovrà essere risarcito.
Articolo 10
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 11
II patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
Articolo 12
L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere   presentato   per   l'approvazione   un   rendiconto   economico   e   finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
Articolo 13
La previsione e programmazione economica dell'anno sociale è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell’Associazione.

L’ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14
Partecipano all’Assemblea Generale dei Soci tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell’ assemblea stessa.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Le riunioni dell’Assemblea vengono ordinariamente convocate, con almeno quindici giorni di anticipo, a cura del Consiglio Direttivo tramite e-mail o con gli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni, contenenti la data e l’ora di prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno e il luogo della riunione.
Articolo 15
L’Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 17 e 26, ed ogni volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto. L’Assemblea delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Articolo 16
L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti unitamente al voto favorevole di tutti i Soci fondatori presenti.
Qualora non vi sia l’approvazione da parte di tutti i Soci fondatori presenti, le deliberazioni dovranno essere adottate in una successiva Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto.
Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
Articolo 17
L’Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci.
Per le regole sulla validità e modalità di votazione nonché per le delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione si rinvia all’art. 26.
Articolo 18
L’Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal regolamento.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.
Articolo 19
L’Assemblea Generale dei Soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell’art. 6:
- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto annuale;
- discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo) alla fine di mandato o in seguito alla dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi che vengono scelti tra i Soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascuno organismo. In caso di parità di voti sarà eletto il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI
Articolo 20
II Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dei Soci dura in carica cinque anni. E' composto da tre membri. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.
Articolo 21
II Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non Soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsione economiche approvate dall’Assemblea.
Articolo 22
II Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea; rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le funzioni.
- il Segreatario: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
Articolo 23
Compiti del Consiglio Direttivo sono:  
- eseguire le delibere dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- stabilire l’importo delle quote annue di associazione;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l’ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- stabilire le prestazioni di servizi ai Soci e ai terzi e le relative norme e modalità;
- presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’autorità inerente il medesimo.
Articolo 24
II Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio, o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga i due terzi dei membri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti, a parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo membro.
Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
Articolo 25
I membri del Consiglio sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.
II Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, dove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei membri. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei membri del Consiglio si riduca a meno di due terzi l’intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 26
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria [..].
L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra associazione od ente con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all'art. III, comma 4 quinquies, lett. B) del DPR n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i Soci.

DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai Soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Articolo 28
Per quanto non previsto dallo statuto e dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

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